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Legge elettorale: inammissibile il ricorso d’urgenza. Tutto quello che c’è da sapere sul futuro del Rosatellum

Dopo il Tribunale di Firenze, anche quello de L’Aquila ha dichiarato inammissibile il ricorso d’urgenza, proposto da Alternativa Libera, sulla legge elettorale per “difetto del requisito del periculum in mora”. Secondo i giudici “manca del tutto il requisito della strumentalità tra tutela cautelare e provvedimento definitivo” giacché “è un fatto che le elezioni politiche sono state già indette e si terranno tra poche settimane”.

Al pari di Firenze, anche L’Aquila sottolinea che un intervento della Corte costituzionale, finalizzato, nei fatti, a correggere il risultato delle elezioni attraverso un riconteggio dei voti sulla base della legge elettorale priva, eventualmente, di disposizioni illegittime, “provocherebbe più problemi di quanti intende risolvere: sarebbe assai difficile sostenere che i principi di libertà e consapevolezza del voto sarebbero rispettati se l’elettore avesse votato avendo come riferimento un certo sistema elettorale (e intendesse quindi perseguire un certo risultato), e vedesse poi utilizzata la sua volontà, così come espressa, in un sistema diverso, con effetti nemmeno ipotizzati al momento della consultazione elettorale”.

Il Tribunale così conclude: “dato che l’eventuale pronuncia della Corte Costituzionale non potrebbe avere altro effetto se non quello di incidere su future elezioni, tale risultato è raggiungibile anche con un incidente di costituzionalità sollevato nell’ambito del giudizio di merito, peraltro già introdotto dal ricorrente, per cui non è necessario provvedere in via d’urgenza”.

A nostro avviso ci sono alcune cose che bisogna tenere presente:

  1. in entrambi i casi, il ricorso è stato introdotto prima che le elezioni venissero indette ed oggi, 6 febbraio, certamente nessun provvedimento del giudice ordinario potrebbe ormai scongiurare che si vada al voto con una legge sospetta di incostituzionalità;
  2. non ha pregio sostenere – come pure sostengono entrambi i Tribunali – che una eventuale sentenza di illegittimità della Corte, che rendesse applicativa la legge ai risultati di questa tornata elettorale, finirebbe per “provocare più problemi di quanti intende risolvere”, avendo ormai l’elettore votato e dunque fatto affidamento sull’esistenza di talune (e non altre) regole: non solo perché, portato alle sue estreme conseguenze, questo ragionamento renderebbe “ingiusta” ogni dichiarazione di illegittimità della Corte (giacché ogni sua sentenza, avendo, salvo eccezioni, sempre “efficacia retroattiva”, agirebbe in ogni caso su regole non conosciute prima), ma perché l’elettore confida che l’esercizio del suo diritto di voto avvenga proprio sulla base di regole costituzionalmente legittime; ed anche quando egli non confidasse affatto su regole legittime, l’esercizio del diritto di voto – sancito dall’articolo 48 Costituzione – postula giocoforza un presupposto di questo tipo. Questo discorso, infatti, avrebbe una sua ragion d’essere se si discutesse della discrezionalità politica del Legislatore di optare per un sistema elettorale anziché per un altro; ma qui si discute della legittimità di tale opzione e non già della possibilità di approvare liberamente una certa legge elettorale;
  3. anche il Tribunale, come già evidenziato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 1/del 2014 e n. 35 del 2017, sottolinea come vi sia l’esigenza di non sottrarre “al sindacato di costituzionalità le leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato, al fine di evitare la creazione di una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale, in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico dell’ordinamento”; tuttavia, esso ritiene che, salvo “parziali correttivi” già esistenti nell’ordinamento (quali?), a ciò possa porvi rimedio il Parlamento. Il che – se si ammette che lo strumento del ricorso d’urgenza non sia utilizzabile prima del voto e se si ammette che qualunque decisione della Corte costituzionale successiva al voto non sia comunque “utile” (giacché una sentenza di illegittimità della Corte non inciderebbe sulle elezioni già celebrate) – prova esattamente il contrario, e cioè che il sistema di giustizia costituzionale, che trova diretto fondamento in Costituzione, presenta, invece, una zona franca, dipendendo la sua effettività solo da una decisione discrezionale del Parlamento;
  4. le ordinanze dei Tribunali di Firenze e L’Aquila non pregiudicano una decisione sul merito (e sulla possibilità che possano essere portate dopo la celebrazione delle elezioni all’attenzione della Corte costituzionale): il ricorso sul merito è stato già introdotto a Roma e a L’Aquila (che, assegnato a un giudice diverso da quello che ha emesso l’ordinanza, verrà discusso il prossimo 28 febbraio) e presto verrà introdotto anche a Firenze.
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